Prescrivo medicinali off label: questa attività è considerata dalla RC?
Sì. Prescrizione e somministrazione off label rientrano tra le attività considerate quando vengono svolte nell'ambito dell'attività dermatologica assicurata. Durante la preventivazione è importante descrivere con precisione il proprio profilo e le attività esercitate, così da rappresentarle correttamente nella proposta.
La convenzione copre la sperimentazione clinica e la ricerca?
No. Il DIP RC esclude i danni derivanti da attività di sperimentazione clinica, ricerca e sperimentazione di farmaci. Chi svolge queste attività deve valutarne separatamente la protezione assicurativa.
La RC comprende la fototerapia e le tecniche radianti?
Sì. L'impiego di apparecchi a raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici rientra tra le attività comprese, così come l'uso di sonde, cateteri e tecniche invasive per esami e analisi. Sono estensioni tipiche della pratica dermatologica.
Lavoro in struttura e ricevo anche privatamente: devo dichiarare entrambe le attività?
Sì. La libera professione comporta richieste collegate al rapporto diretto con il paziente; il lavoro in struttura può esporre alla colpa grave verso la struttura o l'Erario. Il preventivo deve quindi rappresentare entrambi i contesti.
Chi è la compagnia assicuratrice?
La compagnia assicuratrice è Generali Italia S.p.A.
Quali attività di medicina estetica rientrano nella RC?
La RC considera i trattamenti di medicina estetica svolti nell'ambito dermatologico. Chirurgia estetica, attività di medicina estetica non dermatologica, cosmesi, tatuaggi e piercing restano fuori da questo ambito.
La retroattività vale anche per un problema che conoscevo già?
No. Possono rientrare richieste ricevute durante la copertura e riferite ad attività dei dieci anni precedenti, ma non quelle collegate a fatti o circostanze già conosciuti prima dell'attivazione. La retroattività amplia il periodo considerato; non comprende automaticamente ogni situazione passata.