Prescrivo medicinali off label: questa attività è considerata dalla RC?
Sì. Prescrizione e somministrazione off label rientrano tra le attività considerate dalla RC. Non sono invece assimilabili alla sperimentazione clinica, alla ricerca o alla sperimentazione di farmaci. Nel preventivo è quindi importante descrivere con precisione l'attività svolta, senza sovrapporre ambiti professionali diversi.
La dermochirurgia è compresa nella RC?
Sì. Lo svolgimento dell'attività di dermochirurgia è compreso espressamente nel perimetro professionale assicurato: è l'elemento che distingue questa convenzione. Restano invece esclusi la chirurgia estetica e i trattamenti di medicina estetica non dermatologica, insieme a cosmesi, tatuaggi e piercing.
La mia attività di CTU, perizia e consulenza medico-legale è coperta?
Sì. Le attività di consulente tecnico d'ufficio (CTU), perito, arbitro e mediatore, insieme a formazione e docenza, rientrano nella RC entro il limite di 50.000 € per sinistro e annualità. Per chi fa dermatologia legale e forense è la copertura più vicina al proprio lavoro quotidiano. Restano escluse la sperimentazione clinica e la ricerca.
La convenzione copre la sperimentazione clinica e la ricerca?
No. Il DIP RC esclude i danni derivanti da attività di sperimentazione clinica, ricerca e sperimentazione di farmaci. Chi svolge queste attività deve valutarne separatamente la protezione assicurativa.
Lavoro in ospedale ma ricevo anche privatamente: devo indicare entrambe le attività?
Sì. Il preventivo deve rappresentare entrambe le modalità di esercizio. La libera professione comporta richieste collegate al rapporto diretto con il paziente; il lavoro in struttura può esporre alla colpa grave verso la struttura o l'Erario.
Chi è la compagnia assicuratrice?
La compagnia assicuratrice è Generali Italia S.p.A.
Medicina estetica e chirurgia estetica rientrano nello stesso perimetro?
No. La RC considera in modo specifico i trattamenti qualificabili come medicina estetica. Chirurgia estetica, medicina estetica non dermatologica, cosmesi, tatuaggi e piercing restano fuori da questo ambito.
La retroattività vale anche se conoscevo già un possibile problema?
No. Possono essere considerate richieste ricevute durante la copertura e riferite ad attività dei dieci anni precedenti, ma non quando il professionista conosceva già il fatto o la circostanza prima dell'attivazione. La retroattività amplia il periodo considerato; non rende assicurabile un problema già noto.