La RC Professionale tutela il patrimonio rispetto alle somme dovute per i danni involontariamente causati durante l'attività assicurata.
La RC Professionale tutela il patrimonio rispetto alle somme dovute per i danni involontariamente causati durante l'attività assicurata.
La fisioterapia comprende attività cliniche, organizzative e professionali specifiche. La soluzione considera diversi aspetti del lavoro quotidiano:
• Le mani su un corpo, per quaranta minuti: coperta la responsabilità civile per i danni involontariamente causati nell'esercizio dell'attività, anche per colpa grave. È il rischio della tua professione: lavori su una persona, e l'esito lo sente lei prima di te.
• Attività erogata in telemedicina, secondo le linee di indirizzo nazionali del Ministero della Salute.
• Venipuntura: coperta, se esercitata dai soggetti abilitati dalla legge.
• Funzioni di DEC e RES, docenza, formazione, consulenza, ricerca, CTU e attività di perito del Tribunale: comprese nella copertura.
• Conduzione dello studio (RCT/O): fino a 500.000 euro. Un paziente che scivola in sala d'attesa o una perdita d'acqua possono generare richieste di risarcimento legate alla gestione dei locali, distinte dalla responsabilità professionale.
• Errato trattamento colposo dei dati personali di terzi — dalla raccolta e registrazione alla conservazione, all'utilizzo, alla comunicazione o alla diffusione — con sottolimite di 100.000 euro.
• Retroattività illimitata: possono essere considerate le richieste ricevute durante il periodo assicurato e riferite ad attività precedenti, nel rispetto delle condizioni previste per fatti e circostanze già conosciuti.
• Ultrattività gratuita: se l'attività cessa durante la vigenza della copertura, resta operativa senza limiti di tempo per le richieste comprese, anche a favore degli eredi.
• Opzionale — omesso adempimento dei crediti ECM: attivabile con un premio aggiuntivo per considerare le conseguenze previste dalla garanzia.
Le caratteristiche della soluzione sono state definite per rappresentare con maggiore precisione le diverse modalità di esercizio della fisioterapia.
La RC Professionale tutela il patrimonio del fisioterapista rispetto alle somme dovute per danni involontariamente causati a pazienti o terzi durante l'attività assicurata.
La copertura considera le richieste originate da fatti avvenuti in qualsiasi Paese del mondo, con l'eccezione dell'area nordamericana.
Aon, in qualità di broker, offre un servizio completo per tutta la durata delle coperture. È il riferimento per la denuncia dei sinistri e cura l'intermediazione tra il cliente e le compagnie assicuratrici, accompagnando la gestione della pratica con attenzione alle esigenze dell'assicurato. Il servizio riguarda sia la RC Professionale sia la Tutela Legale.
La polizza copre i danni causati durante una manipolazione?
Sì. La RC Professionale considera i danni involontariamente causati a terzi durante l'attività di fisioterapista per negligenza, imprudenza o imperizia, anche in caso di colpa grave. I massimali disponibili sono 3 o 6 milioni di euro per sinistro e per periodo di assicurazione.
Sì. L'attività erogata in via telematica è compresa, secondo le linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina emanate dal Ministero della Salute. La convenzione Aon copre anche la venipuntura esercitata dai soggetti abilitati dalla legge, le funzioni di DEC e RES, l'attività di docenza, formazione, ricerca e consulenza e quella di CTU o perito del Tribunale.
Sì. La retroattività è illimitata e la RC Professionale opera in forma claims made: considera le richieste ricevute per la prima volta durante il periodo assicurato e riferite ad attività precedenti. Restano da rispettare le condizioni previste per richieste, fatti o circostanze già conosciuti prima dell'attivazione.
Risponde la garanzia Conduzione Studio RCT/O, compresa nella RC Professionale della convenzione Aon fino a 500.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione. Copre i danni involontariamente causati a terzi come conduttore dei locali, degli impianti e delle attrezzature dello studio, e i danni da spargimento di acqua fino a 100.000 euro.
Sì. In caso di cessazione dell'attività durante la vigenza della polizza è prevista l'ultrattività, chiamata anche postuma: è gratuita e senza limiti di tempo. Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta a te o ai tuoi eredi restano indennizzabili alle condizioni della polizza, anche molti anni dopo la fine dell'attività.
La RC Professionale è prestata da AmTrust Assicurazioni S.p.A., in coassicurazione con REVO S.p.A.
Ogni giorno aiuti le persone a recuperare movimento, autonomia e fiducia. Proteggere la tua attività, il patrimonio e il tempo professionale significa investire nella serenità con cui continuare a lavorare e prenderti cura dei tuoi pazienti.
«Tanto risponde la struttura»: cosa dice davvero la Legge Gelli-Bianco
È la frase che si sente in ogni corridoio di reparto. Ed è vera per metà. La metà che manca è quella che ti riguarda.
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha stabilito che verso il paziente risponde il soggetto contrattualmente responsabile: il professionista o la struttura sanitaria. Qualora la struttura sia il soggetto contrattualmente responsabile e abbia risarcito il paziente, potrà rivalersi sul professionista in caso di dolo o colpa grave.
Il professionista ha quindi bisogno di una polizza di Responsabilità Civile Professionale se assume obbligazioni contrattuali verso i pazienti, mentre può essere sufficiente la polizza di sola Colpa Grave se lavora all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private.
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“Richiedere il preventivo significa costruire una polizza più vicina al profilo professionale e alle responsabilità che vuoi proteggere. Ricorda che la conferma del pagamento del premio è indispensabile per attivare la polizza.”
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